normativaokokIl Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il 1° Agosto la nuova legge per l’apicoltura toscana.

La manovra va a modificare la già esistente legge regionale 27 aprile 2009, n.21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura) per semplificare e implementare le recenti novità in materia di apicoltura, introdotte a livello nazionale con l’adozione della anagrafe apistica nazionale (BDA).

In primo luogo vengono introdotte le definizioni di produzione per autoconsumo, sciame o nucleo e banca dati apistica nazionale (BDA), ma le modifiche più consistenti sulle riguardano le procedure amministrative per l’inizio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura, in linea con le disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale.
Per l’inizio dell’attività di apicoltura per autoconsumo (art. 5) è necessaria la presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL, di una dichiarazione di inizio attività con richiesta di assegnazione del codice identificativo dell’allevamento da effettuare tramite l’accesso alla BDA.
Viene introdotto il limite massimo di 10 alveari per delimitare l’ambito dell’attività svolta per autoconsumo, oltre questo limite l’apicoltore deve attenersi alle norme destinate all’attività apistica per fini commerciali.

Per intraprendere l’attività di apicoltura a fini commerciali (art. 4) è necessaria la presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ,del Comune di residenza o della sede legale dell’azienda, una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) comprensiva del codice identificativo aziendale dove si indicano la collocazione degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari.

Infine la legge si occupa della salvaguardia del patrimonio apistico attraverso la limitazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura nocivi per le api e per tutti gli insetti pronubi.

Sulle colture agricole, vivaistiche e sementiere (di natura arbustiva ed erbacea), sulle piante consociate, infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura e sulle piante spontanee, sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante tutto il periodo di fioritura delle piante della coltura che inizia con l’apertura dei fiori alla loro completa caduta;
b) durante tutto il periodo di fioritura, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si provveda ad operazioni di sfalcio e appassimento, interramento e rimozione.
c) durante il periodo di fioritura sulle piante spontane, salvo i casi in cui si siano effettuate le operazioni colturali sopra citate.

Sono inoltre vietati i trattamenti con prodotti potenzialmente dannosi per le api e per la restante entomofauna pronuba in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

La Giunta regionale infine, dopo un consulto con le associazioni di settore, si impegna nella delineazione di zone di rispetto nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api.