Servizio di recupero sciami

Con l’arrivo della primavera iniziano ad arrivare in associazione molte richieste per il recupero di sciami. 

A tal proposito richiediamo anche per questo anno la disponibilità dei nostri soci interessati nel recupero sciami.

Il ruolo di Arpat è solo esclusivamente di intermediario nel rapporto fra l’apicoltore e l’interessato/richiedente.

La gestione del servizio sarà totalmente a carico dell’apicoltore/socio. 

  • Se desiderate l’intervento di un apicoltore per tale servizio cliccando qui potete accedere alla lista dei soci disponibili.
  • Se siete dei soci interessati ad effettuare il servizio potete registrarvi compilando, entro il 15 aprile, la scheda che avete ricevuto per email. 

Censimento alveari

La dichiarazione di consistenza alveari (censimento) deve essere effettuata ogni anno nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 dicembre. ARPAT effettua gratuitamente il servizio di dichiarazione annuale consistenza apiari ai propri associati in regola con il versamento della quota sociale.
 
 
Se hai delegato ARPAT hai tempo fino al 15 dicembre per inviarci, tramite mail (anagrafe@arpat.info) o fax (055-7472800), il modello B (Guida alla compilazione del modulo) compilato e firmato (la delega non serve rimandarla): dopo tale data non sarà garantito l’inserimento in anagrafe apistica entro i termini previsti dalla legge (31 dicembre).
 
ATTENZIONE: E’ obbligatorio dichiarare/confermare il numero di alveari e sciami posseduti, sul portale dell’anagrafe apistica nazionale. Occorre sempre censire tutti gli apiari, indicando il valore zero se l’apiario non ospita alveari o sciami nel periodo del censimento.
 

Ti ricordiamo che la legge regionale 21/2009 sull’apicoltura prevede:

– la dichiarazione annuale di consistenza apiari (censimento) è obbligatoria e la omessa presentazione e sanzionabile (da 100 a 600 euro)

– chi possiede più di dieci alveari in produzione non può più rimanere in attività di autoconsumo, e dovrà quindi mettersi in regola (da 1000 a 6000 euro)

– l’omessa dichiarazione di inizio attività per autoconsumo o commercio è sanzionabile (da 1000 a 6000 euro)

– l’omessa identificazione di ogni apiario con cartello identificativo è sanzionabile (da 100 a 600 euro per apiario).

Credits

Logo Arpat

Testi e immagini a cura di:

Arpat – Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani

Progetto informatico e logo:

Valerio Giovannini

Fotografie:

Brigitte Wohack, Michele Valleri, Andrea Terreni

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Pertanto, se detenete il copyright di qualsiasi foto presente su questo portale o per qualsiasi problema riguardante il Diritto d’Autore, inviate subito un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@arpat.info indicando i vs. dati e le immagini in oggetto così che si possa risolvere rapidamente il problema (ad esempio con l’inserimento gratuito e permanente del nome dell’autore o rimuovendo definitivamente la foto).

Asl, zone socio-sanitarie

Azienda Sanitaria

Zona Socio-sanitaria

Comuni

1 Massa e Carrara

Lunigiana

Aulla – Bagnone – Casola in Lunigiana – Comano – Filattiera – Fivizzano – Licciana – Nardi – Mulazzo – Podenzana – Pontremoli – Tresana – Villafranca in Lunigiana – Zeri

Apuane

Carrara – Fosdinovo – Massa – Montignoso

2 Lucca

Piana di Lucca

Altopascio – Capannori – Lucca – Montecarlo – Pescaglia – Porcari – Villa Basilica

Valle del Serchio

Bagni di Lucca – Barga – Borgo a Mozzano – Camporgiano – Careggine – Castelnuovo di Garfagnana – Castiglione di Garfagnana – Coreglia Antelminelli – Fabbriche di Vallico – Fosciandora – Gallicano – Giuncugnano – Minucciano – Molazzana – Piazza al Serchio – Pieve Fosciana – San Romano in Garfagnana -Sillano – Vagli Sotto – Vergemoli – Villa Collemandin

3 Pistoia

Pistoiese

Abetone – Agliana – Cutigliano – Marliana – Montale – Pistoia – Piteglio – Quarrata – Sambuca Pistoiese – San Marcello Pistoiese – Serravalle Pistoiese

Val di Nievole

Buggiano – Chiesina Uzzanese – Lamporecchio – Larciano – Massa e Cozzile – Monsummano Terme – Montecatini Terme – Pescia – Pieve a Nievole – Ponte Buggianese – Uzzano

4 Prato

Pratese

Cantagallo – Carmignano – Montemurlo – Poggio a Caiano – Prato – Vaiano – Vernio

5 Pisa

Alta Val di Cecina

Castelnuovo di Val di Cecina – Montecatini Val di Cecina – Pomarance – Volterra

Pisana

Calci – Cascina – Fauglia – Lorenzana – Orciano Pisano – Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

Val d’Era

Bientina – Buti – Calcinaia – Capannoli – Casciana Terme – Chianni – Crespina – Lajatico – Lari – Palaia – Peccioli – Ponsacco – Pontedera – Santa Maria a Monte – Terricciola

6 Livorno

Bassa Val di Cecina

Bibbona – Castagneto Carducci – Cecina – Rosignano Marittimo – Casale Marittimo – Castellina Marittima – Guardistallo – Montescudaio – Riparbella – Santa Luce

Elba

Campo nell’Elba – Capoliveri – Marciana – Marciana Marina – Porto Azzurro – Portoferraio – Rio Marina – Rio nell’Elba

Livornese

Capraia Isola – Collesalvetti – Livorno

Val di Cornia

Campiglia Marittima – Piombino – San Vincenzo – Sassetta – Suvereto – Monteverdi Marittimo

7 Siena

Alta Val d’Elsa

Casole d’Elsa – Colle Val d’Elsa – Poggibonsi – Radicondoli – San Gimignano

Amiata Senese

Abbadia San Salvatore – Castiglione d’Orcia – Piancastagnaio – Radicofani

Senese

Asciano – Buonconvento – Castellina in Chianti – Castelnuovo Berardenga – Chiusdino – Gaiole in Chianti – Montalcino – Monteriggioni – Monteroni d’Arbia – Monticiano – Murlo – Radda in Chianti – Rapolano Terme – San Giovanni d’Asso – San Quirico d’Orcia – Siena – Sovicille

Val di Chiana Senese

Cetona – Chianciano Terme – Chiusi – Montepulciano – Pienza – San Casciano dei Bagni – Sarteano – Sinalunga – Torrita di Siena – Trequanda

8 Arezzo

Aretina

Arezzo – Capolona – Castiglion Fibocchi – Civitella in Val di Chiana – Monte San Savino – Subbiano

Casentino

Bibbiena – Castel Focognano – Castel San Niccolò – Chitignano – Chiusi della Verna – Montemignaio – Ortignano Raggiolo – Poppi – Pratovecchio – Stia – Talla

Val di Chiana Aretina

Castiglion Fiorentino – Cortona – Foiano della Chiana – Lucignano – Marciano della Chiana

Val Tiberina

Anghiari – Badia Tedalda – Caprese Michelangelo – Monterchi – Pieve Santo Stefano – Sansepolcro – Sestino

Valdarno

Bucine – Castelfranco di Sopra – Cavriglia – Laterina – Loro Ciuffenna – Montevarchi – Pergine Valdarno – Pian di Sco’ – San Giovanni Valdarno – Terranuova Bracciolini

9 Grosseto

Amiata Grossetana

Arcidosso – Castel del Piano – Castell’Azzara – Roccalbegna – Santa Fiora – Seggiano – Semproniano

Colline dell’Albegna

Capalbio – Isola del Giglio – Magliano in Toscana – Manciano – Monte Argentario – Orbetello – Pitigliano – Sorano

Colline Metallifere

Follonica – Gavorrano – Massa Marittima – Monterotondo Marittimo – Montieri – Scarlino

Grossetana

Campagnatico – Castiglione della Pescaia – Cinigiano – Civitella Paganico – Grosseto – Roccastrada – Scansano

10 Firenze

Firenze

Firenze

Fiorentina Nord-Ovest

Calenzano – Campi Bisenzio – Fiesole – Lastra a Signa – Scandicci – Sesto Fiorentino – Signa – Vaglia

Fiorentina Sud-Est

Bagno a Ripoli – Barberino Val d’Elsa – Figline Valdarno – Greve in Chianti – Impruneta – Incisa in Val d’Arno – Pelago – Pontassieve – Reggello – Rignano sull’Arno – Rufina – S.Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Mugello

Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Londa – Marradi – Palazzuolo sul Senio – San Godenzo – San Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

11 Empoli

Empolese

Capraia e Limite – Castelfiorentino – Cerreto Guidi – Certaldo – Empoli – Gambassi Terme – Montaione – Montelupo Fiorentino – Montespertoli – Vinci

Valdarno

Fucecchio – Castelfranco di Sotto – Montopoli in Val d’Arno – San Miniato – Santa Croce sull’Arno

12 Viareggio

Versilia

Camaiore – Forte dei Marmi – Massarosa – Pietrasanta – Seravezza – Stazzema – Viareggio

Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 21

Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura

SOMMARIO:

PREAMBOLO

Art. 1 – Oggetto

Art.2 – Definizioni

Art. 3 – Programmazione

Art. 4 – Dichiarazione di inizio attività

Art. 5 – Variazioni e cessazione dell’attività

Art. 6 – Nomadismo

Art. 7 – Censimento del patrimonio apistico regionale

Art.8 – Flusso dati aziende USL e Regione Toscana

Art. 9 – Identificazione degli apiari

Art. 10 – Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

Art. 11 – Allevamento api regine e zone di rispetto

Art. 12 – Vigilanza e controllo

Art. 13 – Sanzioni amministrative

Art. 14 – Monitoraggio e valutazione

Art. 15 – Norma finanziaria

Art. 16 – Abrogazione

 

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;

Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura)

Considerato quanto segue:

1. L’apicoltura è un’articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la l. 313/2004 in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;

2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della l.r. 69/1995.

3. Le api sono considerate fattori di tutela dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell’ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;

4. Per la conservazione dell’ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all’attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;

5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. E’ perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;

6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell’obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;

7. I procedimenti amministrativi sono definiti con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L’avvio dell’attività apistica avviene con dichiarazione d’inizio attività alle aziende USL;

8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;

9. Per garantire una migliore gestione e controllo dell’attività apistica e dei prodotti dell’alveare è necessario identificare ogni apiario sia esso stanziale o nomade e disciplinare il nomadismo;

10. Con la legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) la Regione Toscana ha provveduto a introdurre nell’ordinamento uno strumento di programmazione unitario del settore agricolo, il piano agricolo regionale (PAR), pertanto anche gli interventi finanziari per la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura confluiscono all’interno di detto piano;

Si approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

c) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;

d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento api-stico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;

e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;

f) apiario nomade: l’apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell’anno.

Art. 3

Programmazione

1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4

Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.

2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista.

3. L’azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l’intera attività apistica.

4. La modulistica è approvata dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.

5. La dichiarazione di inizio attività avviene in modalità telematica; sono consentite altre modalità di presentazione se l’allevamento è condotto per il solo autoconsumo.

6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

Art. 5

Variazioni e cessazione dell’attività

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell’azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall’installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica.

2. Nel caso di cessazione dell’attività, l’apicoltore ne dà comunicazione ai servizi veterinari dell’azienda USL dove ha sede legale l’impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal momento di chiusura dell’attività.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 5.

Art. 6

Nomadismo

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall’area di competenza dell’azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.

2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro cinque giorni dall’installazione ne danno comunicazione all’azienda USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

3. La dichiarazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 5.

Art. 7

Censimento del patrimonio apistico regionale

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell’azienda USL dove l’apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale.

2. All’obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non hanno dichiarato la cessazione dell’attività, anche se non sono in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.

3. L’azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l’eventuale presenza sul loro territorio di apiari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 5.

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale delle mielerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:

a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all’articolo 4, comma 3;

b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;

c) numero totale degli apiari censiti;

d) numero alveari censiti;

e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.

2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1 viene definito con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

Identificazione degli apiari

1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall’azienda USL di cui all’articolo 4, comma 3.

L’identificazione avviene mediante l’apposizione di uno o più cartelli sull’apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l’inequivocabile individuazione dell’alveare e dell’apicoltore.

2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l’identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l’uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.

4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all’interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento.

Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto

1. Le province e le comunità montane possono individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di specifici criteri emanati con atto della Giunta regionale relativi alle caratteristiche delle zone di rispetto, alle modalità per la loro delimitazione e al periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata, nonché all’individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta.

Art. 12

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie.

4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.

5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell’apicoltura.

6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 13

Sanzioni amministrative

1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, articolo 5, commi 1 e 2 e articolo 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00a euro 300,00.

2. La mancata dichiarazione di cui all’articolo 4 comporta anche l’esclusione per l’apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all’avvenuto adeguamento agli adempimenti.

3. All’apicoltore che viola le disposizioni dell’articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.

4. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 10, commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

5. Qualora, in seguito all’accertamento effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL ravvisino la pericolosità dell’alveare abbandonato comminano al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

6. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’azienda USL competente per territorio, che introita i relativi proventi. (Articolo abrogato dalla legge regionale 70 del 2009)

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento di tutela e valorizzazione dell’apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell’attuazione della legge, con particolare riferimento:

a) all’applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;

b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli interventi regionali di cui all´articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all´articolo 2 della l.r. 1/2006. Per il biennio 2009 – 2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 16

Abrogazione

1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è abrogata. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 29 aprile 2009

 

Modulistica per il rilevamento

 

Luogo e data:__________________________________________

 

DATI ANAGRAFICI:viene segnalata moria di alveari presso l’apiario del

 

Sig./rappresentante legale/società: ____________________________________________________________________________________

 

residente nel Comune di:______________________________________  via/loc._____________________________________

 

n. _____ Prov._______ tel. __________________________________________,codice aziendale  IT   [_][_][_]   [_][_]   [_][_][_]

 

UBICAZIONE DELL’APIARIO:

 

l’apiario è sito nel Comune di _______________________________________________________________________________  Prov._____

 

CAP_________ Loc. / Via_________________________________________________________________________________

 

coordinate geografiche dell’apiario _____________________________________________________________________________________

 

Altitudine:   [  ]Pianura               [  ] Collina              [  ] Montagna

 

Destinazione d’uso della zona:   [  ] Agricola   [  ] Forestale  [  ] Pascoli/praterie  [  ] Abitativa  [  ] Industriale

 

 Altro ________________________________________________________________________________________________________________

 

ENTITA’ DELLA MORIA:

 

L’apiario è composto da N. totale di alveari: _____________________. Il N. di arnie morte è: __________________________

 

specificare:  N° alveari sani:__________             N° alveari spopolati:________                 N° alveari morti:________

 

A quando risale la mortalità? (specificare il periodo e, se possibile, la data) ______________________________________________

 

Sono già stati segnalati dall’apicoltore altri casi di morie dei suoi alveari negli ultimi 5 anni?

 

⊚ Si, regolarmente                     ⊚ Si, occasionalmente                          ⊚ E’ la prima volta           ⊚ Mai

 

In caso di morie già avvenute, a chi è stata imputata la causa?                 ⊚ Varroa                ⊚ Nosema

 

⊚ Avvelenamento (se noto il principio attivo, specificare……………………………………………………………………………………)

 

Come è stata accertata la causa di moria?                 ⊚ con prove di laboratorio          ⊚ è solo un sospetto

 

Eventuali dichiarazioni dell’apicoltore o del prelevatore (se possibile, anche sulle ipotetiche cause di moria):

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Le api morte sono state acquistate nell’ultimo anno?   ⊚ Si             ⊚No            

In parte (specificare quanti alveari sono morti rispetto al totale acquistati): ________/________

 

 

POSSIBILI FONTI DI INQUINAMENTO NEL RAGGIO DI MASSIMO 3 KM:

 

⊚ Impianti industriali (specificare il tipo) _______________________________________________________________________________

 

⊚ Discariche           ⊚ Frutteti             ⊚ Mais                   ⊚ Girasole

 

⊚ Altre coltivazioni a carattere intensivo (specificare)____________________________________________________________________

 

Note (includere eventuali informazioni sugli interventi fitosanitari eseguiti nel raggio di volo delle api, se noto)____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRATICHE DI ALLEVAMENTO:

 

I telaini sono sostituiti in media ogni quanti anni? (esprimere in N° di anni) _________________________

 

L’apicoltore procede ad una periodica sostituzione delle regine?     ⊚ No       ⊚ Si; in questo caso ogni quanti anni? ________

 

Le Regine sono di produzione propria?                      ⊚ Si             ⊚ No

 

Le api vengono mai alimentate con miele? ⊚ No              ⊚ Si (in tal caso, il miele è:     ⊚ proprio     ⊚ acquistato)

 

Trattamenti eseguiti in apiario 1 mese prima della moria: _______________________________________________________________

 

LOTTA ALLA VARROA:

Nell’ultimo anno il trattamento antivarroa è stato effettuato con:     ⊚ ACIDI ORGANICI (acido ossalico, lattico o formico)

⊚ APIVAR               ⊚ APIGUARD           ⊚ APILIFE VAR                   ⊚ TIMOLO IN CRISTALLI                ⊚ APISTAN

 

altro ________________________________________________________________________________________________________________

 

SINTOMI OSSERVATI:

Nelle famiglie colpite, si notano api morte sul predellino di volo o sul fondo interno dell’arnia?  ð  si     ð  no

(In caso affermativo, prelevare almeno 250 api morte per inviarle quanto prima in laboratorio. Vanno tenute in freezer)

 

Nelle famiglie colpite, vi sono segni anomali a carico delle api adulte? (tremori, immobilità, disorientamento, aggressività, presenza di varroa, api piccole, nere, ali deformate)?____________________________________________________________________

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Si presentano odori anomali all’apertura dell’arnia?   ⊚  Si     ⊚ No          I favi sono anneriti?⊚ Si         ⊚ No

 

Sono presenti larve e/o pupe morte davanti all’alveare o sul predellino?             ⊚  Si              ⊚ No

 

La covata si presenta normale o con opercoli forati, favi anneriti, distribuzione irregolare, larve filanti, api morte in fase di sfarfallamento, etc.? (Descrivere)_______________________________________________________________________________________

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Si notano escrementi diarroici sul predellino di volo e all’interno dell’alveare?    ⊚  Si              ⊚ No

 

Sono presenti scorte nel nido delle famiglie colpite?       ⊚ Si      ⊚ No   ⊚ Solo di polline  ⊚ Solo di miele

 

Eventuali annotazioni______________________________________________________________________________________________

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FIRMA DELL’ALLEVATORE                                                               FIRMA DEL PRELEVATORE (se presente)

 

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Allegato II – Come realizzare i campionamenti in apiario in caso di moria degli alveari:

 

OGNI 5 ALVEARI MORTI/CHE STANNO PER MORIRE, EFFETTUARE UN PRELIEVO DI:

– api morte o che stanno per morire (almeno 250 insetti), quando presenti, prelevate nei pressi/dentro gli alveari colpiti. Evitare di prendere insieme alle api anche terriccio, erba, o altro materiale estraneo, etc. I campioni così realizzati vanno conservati a temperatura di congelamento (freezer) fino a consegna (nel più breve tempo possibile) all’IZS.

– 2 telaini con covata malata/morta ogni 5 alveari, scrivendo sul telaino l’arnia di origine (es. segnandola con un numero). I telaini così prelevati vanno avvolti in carta assorbente (tipo asciugoni o scottex) e quindi immessi in contenitori puliti che possono essere chiusi (es. buste di plastica). Il campione sarà trasportato avendo cura di consegnarlo in IZS nel più breve tempo possibile e avendo cura di consegnarlo in luogo asciutto e riparato da raggi solari. Ideale, sarebbe conservarlo sempre a temperatura di refrigerazione (frigorifero).

  • miele non opercolato, in quantità pari ad almeno 200 ml (fare un pool dalle 5 arnie, prelevando circa 40 ml/arnia). Tale miele può essere prelevato ritagliando con un coltello pulito una porzione di favo con miele non opercolato che viene poi strizzato sul posto con guanto sterile in un contenitore richiudibile (es. tipo quello per le urine o in buste presto-chiuse). Conservare il campione a temperatura di congelamento (freezer) fino a consegna (nel più breve tempo possibilie) all’IZS.
  • prelevare, anche un telaino ogni 5 alveari morti/che stanno per morire con miele ancora non opercolato e scorte di polline, scrivendo sul telaino l’arnia di origine (es. segnandola con un numero). I telaini così prelevati vanno avvolti in carta assorbente (tipo asciugoni o scottex) e quindi immessi in contenitori puliti che possono essere chiusi (es. buste di plastica). Il campione sarà trasportato avendo cura di consegnarlo in IZS nel più breve tempo possibile e avendo cura di consegnarlo in luogo asciutto e riparato da raggi solari. Ideale, sarebbe conservarlo sempre a temperatura di refrigerazione (frigorifero).

 

 

DAGLI ALTRI ALVEARI VIVI (ASSENZA DI MALATTIE), PRELEVARE:

Circa 20-30 api operaie/alveare al rientro dalla bottinatura ogni 5 alveari (effettuare i campionamenti dalle famiglie più deboli). Le api adulte catturate vanno immesse in un contenitore richiudibile (es. tipo quello per le urine o in buste presto-chiuse) provvisto di etichetta riportante le arnie di origine (es. identificandole con un numero) ed inviarle al laboratorio a temperatura refrigerata nel più breve tempo possibile.

 

Normativa

alt

alt Normativa Europea e Nazionale alt

 

Per la normativa Europea e Nazionale si rimanda al sito dell’Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani ).

 

alt Normativa regione Toscana toscana

 

La normativa in vigore per la regione Toscana è regolata:

dalla legge regionale n. 21 del 2009norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura” Testo aggiornato al 10/08/2018 ;

dalla legge regionale n. 70 del 2009 che ha abrogato un paragrafo della precedente legge.

 

Modulistica

Chiunque intenda iniziare a praticare l’attività di apicoltore (art. 4) deve, entro 10 giorni dall’istallazione dichiarare tramite il modello A, l’inizio dell’attività ai Servizi Veterinari della Asl dove ha sede l’impresa o dove ha residenza l’apicoltore, specificando:

  • i dati anagrafici del proprietario o del rappresentante legale;
  • il numero di alveari;
  • il tipo di attività: autoconsumo o commercio dei prodotti dell’alveare.

Col modello B, da compilare ed allegare al documento precedente, l’apicoltore è obbligato a comunicare alle Asl, tra il 1 novembre a il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza e l’ubicazione dei propri apiari, se ha cessato l’attività, deve comunicarlo entro 20 giorni dalla cessazione.

Qualora l’apicoltore intenda effettuare anche operazioni di nomadismo deve compilare, entro 5 giorni dalla nuova istallazione, il modello C, dichiarando il numero di alveari spostati e il luogo in cui vengono posizionati alla Asl dove ha sede l’impresa o dove è residente l’apicoltore prima del trasferimento degli alveari.

È possibile consegnare direttamente i moduli alle Asl o inviarli per fax o posta elettronica, allegando la copia di un valido documento di identità dell’apicoltore o del rappresentante legale. La consegna di questa dichiarazione è indispensabile, per gli apicoltori che operano a fini economici, quale requisito per accedere ai bandi di assegnazione di  contributi per l’apicoltura.

 

I soci Arpat, compilando questo modulo con lla copia di un documento allegato, possono delegare l’associazione a comunicare alle Asl i dati inerenti a numero e localizzazione degli alveari.

Per visualizzare l’Asl di appartenenza cliccare qua